Art. 25.
(Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte).
1. La segreteria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti costituite,
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con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e la copia delle sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e, a semplice richiesta, sono ad esse restituiti al termine di ogni grado del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio, pagando le relative spese di cancelleria.
3. La segreteria sottopone al presidente del tribunale tributario il fascicolo del processo appena formato.